La Corte di Cassazione (sentenza del 7 gennaio 2026 n. 359), in ordine alla scelta della tabella per la quantificazione della lesione del vincolo parentale, precisa che: “le precedenti tabelle milanesi sono state sostituite nel 2022 da tabelle contenenti il criterio a punti; ma ciò è irrilevante per la questione che ci occupa, in quanto avrebbe avuto rilievo se il giudice di primo grado avesse liquidato il risarcimento sulla base delle anteriori tabelle milanesi contenenti il criterio a forbice. Invece nel caso in esame il giudice di primo grado ha applicato le tabelle di Roma, che già allora contenevano il calcolo a punti, poi adottato anche da Milano nel 2022. In altri termini, solo ove il sistema di liquidazione adottato applicando determinate tabelle sia in seguito reputato errato la parte può dolersene con apposito motivo di appello: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, quando, all’esito del giudizio di primo grado, l’ammontare del danno sia stato liquidato utilizzando tabelle “a forbice”, il danneggiato è legittimato a proporre impugnazione per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio in forza di tabelle “a punti”, adottate nelle more del giudizio di appello, purché deduca, con specifico motivo di gravame, la differenza tra i valori minimi o massimi tra le tabelle e alleghi che l’applicazione dei nuovi valori-punto nel minimo comporterebbe, per ciò stesso, un risultato più favorevole della liquidazione del danno attribuitagli con la sentenza impugnata” (Cass. 25213/2024)”
Poi segue, inspiegabilmente, la seguente affermazione “va altresì precisato, per completezza, che una vera e propria erroneità non sussisterebbe comunque, non evincendosi dal concetto di equità una siffatta predeterminazione (l’equità si conforma al caso concreto), né tantomeno l’assoluta esclusione di calcoli a forbice – come infatti a lungo si è compiuto -; peraltro, tale tematica è ormai risolta dal D.P.R. 13 gennaio 2025 n.12 (T.U.N.)“. Inspiegabile perché palesemente errata.
In primo luogo il Giudice estensore pare ignorare la posizione granitica della Corte di Cassazione che ha reputato non conforme al principio di equità il c.d. sistema a forbice. In secondo luogo il riferimento alla TUN è del tutto fuori luogo, essendo noto come l’intervento del Legislatore non abbia interessato in alcun modo la lesione del vincolo parentale.




