Ivan (lo chiameremo così) il 26 settembre 2019, alla guida del proprio motociclo, si scontra con un veicolo che gli taglia la strada. L’auto non è assicurata.
Interviene il Fondo pubblico di Garanzia. La gestione viene affidata ad una compagnia di assicurazione (la Cattolica).
La richiesta di risarcimento viene inoltrata nell’aprile del 2020.
La Cattolica -per legge- avrebbe dovuto rispondere in tre mesi. Ma non lo fa, affermando che per il Fondo non vale tale termine e che si deve attendere l’esito del procedimento penale. Falso. Ivan crede di sistemare la cosa amichevolmente. Ed attende.
Solo a novembre, quando sono finiti i risparmi (dall’incidente non lavora), Ivan agisce.
Si notifica l’atto di citazione; nel gennaio 2021 è fissata, d’urgenza, l’udienza davanti il Tribunale di Verona per la provvisionale. La Cattolica non molla: il sinistro è colpa esclusiva di Ivan. Falso. Il Giudice condanna la Cattolica a pagare immediatamente la somma di oltre Euro 100.000,00 più spese di registrazioni.
L’atteggiamento ostruzionistico delle assicurazioni non è raro, ma la Cattolica agiva, quale rappresentante di un Fondo Pubblico.
Mentre agiva a nome dello Stato non aveva scrupoli a violare le leggi adottate dallo stesso Stato a tutela dei danneggiati.