Spesso molti criticano l’Unione Europea per asseriti atteggiamenti formalistici e burocratici. Eppure nell’ambito della responsabilità civile ha dato prova in senso esattamente contrario, propugnando posizioni sostanziali e concrete.
Ed invero nella giurisprudenza comunitaria, sviluppatasi in relazione alle direttive concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile conseguente a circolazione stradale , si è andando ad affermare il principio “vulneratus ante omnia reficiendus”. Per esempio ha sostenuto la necessità che la copertura assicurativa garantisca ampia ed effettiva tutela risarcitoria al passeggero coinvolto in un sinistro stradale; al riguardo, ha affermato – fra l’altro – che l’obiettivo della normativa comunitaria “consiste nel garantire che l’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli debba consentire a tutti i passeggeri vittime di un incidente causato da un veicolo di essere risarciti” e che, conseguentemente, le norme interne dei singoli Stati “non possono privare le dette disposizioni del loro effetto utile“, ad esempio negando al passeggero il diritto al risarcimento da parte dell’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli o limitando tale diritto “in misura sproporzionata, esclusivamente sulla base della corresponsabilità del passeggero stesso nella realizzazione del danno“, risultando peraltro “irrilevante il fatto che il passeggero interessato sia il proprietario del veicolo il conducente del quale abbia causato l’incidente“, giacché “la posizione giuridica del proprietario che si trovava a bordo del medesimo al momento del sinistro, non come conducente, bensì come passeggero” dev’essere “assimilata a quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell’incidente“; ha precisato altresì che le norme comunitarie che disciplinano l’assicurazione obbligatoria della r.c. auto devono essere interpretate nel senso che “ostano a una normativa nazionale la quale produca l’effetto di escludere in modo automatico l’obbligo in capo all’assicuratore di risarcire la vittima di un incidente stradale qualora tale incidente sia stato causato da un conducente non assicurato dalla polizza assicurativa e detta vittima, passeggero del veicolo al momento dell’incidente, fosse assicurata per la guida di tale veicolo e avesse dato a tale conducente il permesso di guidarlo“, a nulla rilevando che essa sapesse o meno che la persona da lei autorizzata a guidare il veicolo non era assicurata.