L’Ania gongola per i dati di raccolta premi nel ramo danni del 2022 (https://www.ania.it/-/assicurazioni-ania-pubblica-i-dati-sulla-raccolta-premi-2022?redirect=%2F), avendo registrato un aumento complessivo di oltre l’8% .
L’Ania però non dice se ha mutato la propria condotta di raccolta dei premi, proprio in tale ambito, dopo l’intervenuta svolta giurisprudenziale in tema di non cumulabilità tra l’indennizzo assicurativo ed il risarcimento da responsabilità civile. Da alcuni anni infatti la Corte di Cassazione vieta al danneggiato di un incidente stradale di richiedere contemporaneamente il risarcimento dal responsabile dell’illecito e l’indennizzo dalla propria assicurazione danni, nonostante i titoli siano radicalmente differenti (extracontrattuale la prima, contrattuale la seconda), ritenendo preminente il principio della natura non speculativa dell’assicurativa.
L’Ania dovrebbe quindi specificare: a) se la raccolta dei premi è stata operata informando precedentemente e correttamente il contraente che la polizza che sta acquistando sarà in pratica attiva solo per i sinistri dallo stesso colposamente causati; b) se, a fronte dell’inevitabile restrizione dell’ambito effettivo di copertura di una polizza infortuni, ha diminuito il costo della polizza stessa.
Per apprezzare il risultato sbandierato dall’associazione degli assicuratori è indispensabile verificare l’effettiva coerenza delle stesse assicurazioni. Se in sede della liquidazione del danno eccepiscono, con foga, il divieto del cumulo (tra indennizzo e risarcimento), nella loro attività commerciale forniscono con altrettanta energia un’informazione pienamente corretta sulla nuova (e ridotta) effettiva copertura del prodotto e ne hanno ridotto il costo?