Tribunale di Bergamo: non esiste una tabella universale della sofferenza umana, il Giudice deve valutare secondo equità

Con una recente sentenza, emessa dal Tribunale di Bergamo in ordine ad una posizione da noi patrocinata, il Giudice ha rilevato che, a fondamento del risarcimento della componente morale del danno non patrimoniale, l’attore ha evidenziando “lo spavento e il terrore” provati al momento dell’impatto con l’auto della convenuta contumace. Quanto all’an, deve osservarsi che il danno morale subiettivo, consistente nel “transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso” (v. Corte cost. sentenza n. 184/1986), è un danno-conseguenza che attiene al foro interno e immateriale del danneggiato e come tale si presta alla prova per presunzioni e al ricorso al fatto notorio. Ebbene, deve ritenersi fatto notorio – valorizzabile ai sensi dell’art. 115, comma 2, c.p.c. – che normalmente una persona travolta da un’auto e sbalzata a terra provi dolore e paura. In altri termini, vista la dinamica del sinistro, non è necessaria una prova specifica del danno morale subito dalla persona danneggiatain quanto in questo caso è talmente verosimile che essa abbia subito danno morale che lo si può ritenere provato sulla base di una presunzione che, risultando particolarmente qualificata, è da sola sufficiente allo scopo” (così la Corte di Cassazione). La liquidazione del relativo risarcimento non può che avvenire in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c.., considerando che le conseguenze interiori dell’evento lesivo “non sono mai catalogabili secondo universali automatismi, poiché non esiste una tabella universale della sofferenza umana (Corte di Cassazione). Peraltro, deve precisarsi che il danno morale in esame è del tutto indipendente dal danno biologico già riconosciuto, attenendo non alla fase prolungata di decorso della patologia, ma all’immediatezza del sinistro. Sicché non può ritenersi corrispondente al “danno da sofferenza soggettiva interiore” preso in considerazione dalle succitate Tabelle dell’Osservatorio per la giustizia civile di Milano (aggiornamento 2021) proprio in relazione all’entità del danno biologico. Fatte queste premesse, attesa la natura necessariamente transeunte del danno morale allegato dall’attore in relazione ai “concitati istanti dell’urto” (v. citazione, p. 5), considerata l’età dell’attore al momento del sinistro e la violenza dell’impatto, come emergente dalle dichiarazioni della stessa convenuta contumace, si ritiene equo liquidare il danno morale subito dall’attore.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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