Il Giudice di Pace di Padova, con l’odierna sentenza, emessa in una posizione da noi patrocinata, ribadisce che il mandato irrevocabile di rappresentanza esistente tra compagnie assicurative vale solo per il procedimento di risarcimento diretto. Se dunque la causa è stata azionata nei confronti della compagnia di assicurazione del responsabile civile (secondo l’azione ordinaria) è questa la compagnia a doversi costituire. Specifica infatti che: “al mandato irrevocabile di rappresentanza a firma del procuratore di Generali conferito ad Allianz quale compagnia “mandataria” o “gestionaria” che dir si voglia, non può, infatti, attribuirsi il requisito di integrare il potere rappresentativo legittimante di cui all’art. 77 c.p.c., con riguardo all’ambito in cui, segnatamente, deve estrinsecarsi. Non è, dunque, revocabile in dubbio che il mandato sia conferito per procedure di indennizzo diretto riguardanti la compagnia assicurativa del danneggiato restandone precluso, si ribadisce, l’utilizzo a fronte di azione diretta nei confronti del responsabile ex art. 144 C.d.A. che è, per l’appunto, quella esperita da parte attrice. Alla stregua delle sopra svolte considerazioni, si deve quindi dichiarare nulla la costituzione in giudizio di Generali“.
Nonostante il principio sia pacifico, continua il mal vezzo assicurativo che porta la compagnia a costituirsi per opporsi alle pretese del proprio Assicurato, che dovrebbe invece tutelare in caso di sinistro (almeno questo era lo spirito declamato con l’istituzione della procedura di indennizzo diretto).
Ma il Giudice ha chiarito giustamente gli ambiti ed i limiti, specificando che deve ritenere nulla la costituzione in giudizio della compagnia garante quale mandataria della compagnia del responsabile civile, stante il disposto di cui all’art. 81 c.p.c. anche in relazione al mandato CARD che, oltretutto, si appalesa inapplicabile all’ordinaria azione di risarcimento ex artt. 2043 e 2054 c.c. esperita nell’occasione.