In una recente sentenza, relativa ad una posizione da noi patrocinata, il Tribunale di Bergamo, avendo condannato una compagnia di assicurazione al pagamento, a favore del danneggiato, dell’importo di Euro € 104.093,77 (oltre il rimborso delle spese legali), ha ritenuto di “mandare alla Cancelleria per la trasmissione all’IVASS della presente sentenza, ai sensi dell’art. 148, comma 10 del D.Lgs. n. 209/2005”. Ed invero prima della causa l’assicurazione aveva pagato solo la somma di Euro 5.562,00.
L’attuale sistema di controllo (e conseguente di sanzione) della condotta delle compagnie di assicurazioni, nei procedimenti di risarcimento in ambito r.c.a., si appunta (ex art. 148 C.d.A.) su due specifiche ipotesi:
il ritardo (oltre i termini fissati di 60 giorni per i soli danni materiali o 90 giorni per le lesioni personali) con il quale la compagnia risponde ad una richiesta completa di risarcimento, esplicitando i motivi per i quali procede ad un’offerta congrua o meno;
la cattiva gestione del procedimento risarcitorio, certificata da una sentenza con la quale l’assicurazione è condannata a pagare al danneggiato un importo pari al doppio (esclusi gli interessi e rivalutazioni) di quello che aveva precedentemente versato in fase stragiudiziale
Chi controlla ed irroga le sanzione è l’IVASS.
Sarebbe bello che ogni compagnia sentisse l’obbligo, per un principio di trasparenza e correttezza, di specificare nei propri bilanci annuali e/o nelle comunicazioni societarie quante volte e per quali importi è stata sanzionata dall’IVASS per il ritardo e/o la cattiva gestione.
Siamo convinti che al di là di discutibili pubblicità, i consumatori sceglierebbero la propria assicurazione non perché un attore (per quanto bravo) chiede loro di farlo ma perché avrebbero la prova della serietà e correttezza della stessa nella gestione dei sinistri. E troppo chiederlo?