Altra sentenza, altro giro di giostra: e le assicurazioni ringraziano

Partiamo da alcuni dati incontestabili. Il danno morale è differente ed autonomo dal danno biologico. Questo la Corte di Cassazione l’ha affermato fino alla nausea. Differenti sono infatti i beni che vengono lesi: la dignità nel primo caso, la salute nel secondo. Il danno morale viene descritto tradizionalmente come la sofferenza conseguente all’essere stato vittima di un reato. E’ difficile, anche solo ipotizzare, che una vittima di un reato non soffra, risultando indifferente a quello che gli è capitato. Per la relativa quantificazione, la tabella del Tribunale di Milano (applicabile per lesioni superiori al 9% di I.P.) prevede un punto composito (il cui valore è determinato dalla somma di quelli standard relativi all’aspetto biologico, morale ed esistenziale). La tabella ministeriale (applicabile per lesioni fino al 9% di I.P., determinate da sinistro in ambito rca o di responsabilità sanitaria) invece è una tabella pura, limitata al solo danno biologico. Se si vuole quindi risarcire il danno morale (nell’eccezione sopra data) per le c.d. micropermanenti si deve andare oltre la tabella. Ed anche questa è un’affermazione che per la sua fondatezza storica può essere considerata addirittura banale.

All’errato e cattivo costume di sostenere che, con la tabella delle c.d. micropermanenti, si risarcisca non solo il danno biologico ma anche quello morale, pare dare forza una recente brutta sentenza della Corte di Cassazione, la quale afferma che, tanto più esiguo è il danno biologico, tanto più il danno morale scompare in esso. E’ evidente la totale confusione dogmatica alla base di simile affermazione. Si forza infatti un’indebita relazione tra i due danni, in realtà completamente indipendenti. E’ curioso poi, leggendo l’intera sentenza, non ritrovare mai il termine reato (in questo caso lesioni colpose) che pure costituirebbe la ragione principale dell’esistenza del danno morale. Tutto pare invece slittare ad una dimensione non meglio specificata, così da rendere meno traumatico il negato risarcimento. La vittima perde così una seconda volta.

Certo la Corte di Cassazione avrà tempo di rimeditare il suo passaggio a vuoto, ma non sarà consapevole che è già partita la gran cassa delle assicurazioni che si sentiranno ancor più legittimati a considerare nuovamente defunto (come avevano a torto sostenuto dopo le sentenze di San Martino del 2008) il danno morale, risparmiando, e molto, sui risarcimenti invece dovuti.

Verrebbe da dire agli Ermellini, quanto esortava don Ferrante al suo cocchiere: “Adelante Pedro, cum iudicio!

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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