E’ affermazione consolidata della giurisprudenza della Corte di Cassazione riconoscere ai prossimi congiunti di una persona che ha subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, il risarcimento del danno non patrimoniale per la lesione del rapporto parentale. In tal caso, traducendosi il danno in un patema d’animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità.
La medesima Corte con una recentissima decisione ha finalmente precisato che: “non sussiste alcun “limite” normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati“.
E’ ovvio che la questione del risarcimento si trasferisce sul piano probatorio. Il parente, secondo i principi generali – e dunque anche per via presuntiva – avrà l’onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione (più o meno grave) del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale. L’esistenza stessa del rapporto di parentela può dunque far presumere la sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l’assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria.
La Corte ha infine il pregio di specificare (per i tanti detrattori, in particolare le compagnie di assicurazione, che ritengono che tale privilegio probatorio a favore del danneggiato trasformi la natura del danno in re ipsa, che che non trova cittadinanza nel nostro ordinamento) che proprio la necessità dell’allegazione e della possibilità della prova contraria per il risarcimento di tale voce di danno, pone tale voce di danno su un altro e differente piano del cd. “danno in re ipsa“, che sorge invece per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione.