La Corte di Cassazione, in una recente sentenza, ha precisato il proprio orientamento sul punto. Ed invero la giurisprudenza di legittimità aveva precedentemente fatto riferimento alla solo necessità, per ottenere il relativo risarcimento, che il costo delle riparazioni non superasse notevolmente il valore di mercato del veicolo danneggiato. Si trattava di di un criterio pareva prestarsi a tutelare adeguatamente la posizione dell’obbligato rispetto ad eccessi liquidatori. Tuttavia molte volte tale principio non teneva conto delle esigenze del danneggiato a veder ripristinato il proprio mezzo (soprattutto a fronte della difficoltà di reperire un mezzo similare, con quanto ottenuto con il risarcimento, in considerazione dell’aleatorietà del mercato dell’usato). I giudici di merito semplicemente operavano un un semplice raffronto aritmetico tra il valore della riparazione e quello della riparazione per riconoscere o negare la rimborsabilità della riparazione stessa.
Con la nuova decisione, la Corte di Cassazione introduce un ulteriore e fondamentale elemento per operare la valutazione di risarcibilità o meno della riparazione: ossia quello dell’eventuale arricchimento o meno del danneggiato. Ed invero la Suprema Corte afferma che: “la verifica di eccessiva onerosità non possa basarsi soltanto sull’entità dei costi, ma debba anche valutare se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato”. In altri termini il Giudice di merito deve verificare se la richiesta riparazione, di valore superiore al valore del mezzo prima del sinistro, comporterà o meno un aumento del valore stesso al termine della riparazione.
E’ evidente che, almeno per quanto riguarda le riparazioni che attengono alla sola carrozzeria, tale evenienza risulta del tutto inesistente o rara, con conseguente via libera al ristoro.