Il danneggiato non è il nemico del medico

La FNOMCeO (Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri), in occasione della recente audizione, presso la Commissione del Ministero della Giustizia sulla colpa professionale medica, ha invocato un nuovo scudo penale (come già previsto durante la pandemia) stante “le particolari condizioni di lavoro derivanti dalla carenza di personale, nonché dalla scarsità dei mezzi a disposizione” che giustificano l’esonero dalla responsabilità dei professionisti sanitari in tutti quei casi di morte o lesioni, eventualmente provocate ai pazienti, diversi dalla colpa grave. Correttamente i medesimi medici precisano che i pazienti “potranno sempre rivolgersi al giudice civile per ottenere – in tempi più rapidi – il risarcimento dei danni, qualora si sentano danneggiati”.

L’espressa posizione è molto significativa. Viene infatti certificata, dagli operatori più qualificati del settore, una vera e propria situazione di “default” del servizio sanitario, apparentemente incapace di garantire la sicurezza delle cure a favore dei pazienti. Da qui la richiesta di irresponsabilità penale. A tale coraggiosa, quanto corretta, presa di posizione deve però corrispondere un radicale cambiamento della condotta dei medici, i quali (soprattutto nella sede processuale) devono finalmente differenziare la propria posizione da quella della struttura sanitaria e della compagnia di assicurazione. Tuttavia, nella pluralità dei casi, si registra al contrario un appiattimento della posizione difensiva dei sanitari, inspiegabilmente e passivamente “al traino” di chi -come da loro stessi riconosciuto- non sono più in grado di garantire le minime condizioni affinché i medici possano agire correttamente nell’esclusivo interesse dei pazienti.

Sono convinto che i medici sanno bene quando sbagliano ma continuano inspiegabilmente ad allearsi con coloro che hanno permesso che essi sbagliassero (struttura) o che, pur avendo pagato perché li garantissero economicamente, cercano di evitare l’adempimento (compagnia di assicurazione). Così si prestano a resistenze del tutto dilatorie ed ostruzionistiche, abbandonando e tradendo (per la seconda volta) il proprio paziente.

E che la struttura (e la loro compagnia di assicurazione) non sia il loro vero alleato è provato da una semplice circostanza: nelle cause promosse esclusivamente nei confronti della struttura (come almeno io faccio), è proprio quest’ultima a chiamare in causa il medico. Così paradossalmente non è il danneggiato a distrarre dalle cure il sanitario, ma la struttura che, carente nella realizzazione di una gestione efficiente, pretende alla fine di riversare tali suoi errori sul soggetto economicamente più debole, il medico appunto.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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