La storia infinita: nuova lettura restrittiva dell’art. 2051 e necessità dell’applicazione dell’art. 2043 a tutela del danneggiato 

La responsabilità, per danni da cosa in custodia, è proprio una storia infinita. Quando pare di essere arrivati all’epilogo ecco che magicamente si aggiunge un nuovo capitolo. 

La Corte di Cassazione era recentemente giunta a precisare giustamente che, per escludere il nesso causale fra la cosa e il danno, non fosse sufficiente la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi invece che la stessa fosse anche connotata di oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed inevitabilità, tali da determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile. Ne conseguiva che la condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima, priva di tali ulteriori caratteristiche, fosse rilevante esclusivamente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1227, comma 1, c.c.. 

Traguardo finale raggiunto nella lunga querelle? Neanche per sogno. 

La Corte, con sentenza n. 16199 dell’8 giugno 2023, precisa che la condotta colposa del terzo o del danneggiato non costituisce propriamente un caso fortuito (designando questo il fatto naturale che interviene a monte del processo causale incidendo sulla res) ma deve intendersi quale fatto umano, connotato da colpa, che si pone come causa sopravvenuta (ex art. 41 c.p.), in relazione diretta con l’evento, in grado di relegare il nesso condizionalistico, pur sempre esistente tra res e l’evento, al rango di mera occasione.

L’art. 41 c.p. non chiarisce -rileva la Corte di Cassazione- quando si realizza la preponderanza della causa sopravvenuta idonea ad escludere l’imputazione oggettiva al fatto considerato, dando così adito al proliferare di varie teorie (causalità umana; causalità adeguata; teoria dell’imputazione oggettiva dell’evento; scopo della norma violata; aumento del rischio). I giuda precisano di prediligere comunque il criterio della cosiddetta causalità adeguata o della regolarità causale, sulla base del quale, all’interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione ex ante – del tutto atipici e inverosimili, e come tali non prevedibili né evitabili.

A fronte di ciò la Corte ha escluso la responsabilità di un Comune sardo che aveva tollerato il permanere di una vistosa e considerevole deformazione del manto di una propria strada, considerando che era giustificabile attendersi dall’utente una condotta dell’utente diversa ed in grado di evitare di danneggiarsi. Ed invero viene precisato che: “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro

Ovviamente, nell’ambito dell’art. 2051, non è stata consentita alcuna valutazione sulla sussistenza della colpa (evidente) del custode, trattandosi di responsabilità oggettiva. Si arriva quindi alle conseguenze che una situazione di pericolo, creata per esclusiva colpa del custode (si ricorda che gli Enti pubblici sono obbligati per Legge al mantenimento della sicurezza delle strade) evapora di fronte ad una concausa (quella del danneggiato distratto) considerata addirittura esclusiva. 

Ma se si fosse azionato, nella causa portata all’attenzione della Corte di Casssazione, anche l’art. 2043 c.c. il Comune cagliaritano sarebbe riuscita a farla franca? Se ne dubita.  

L’ipotesi che un utente sia distratto e “cada nella buca” non costituisce infatti un’ipotesi imprevedibile, peraltro l’obbligo legale di mantenere la sicurezza della strada ha la finalità di evitare propri sinistri di questo genere. Se la Corte di Cassazione continua ad invocare, nell’ambito della responsabilità oggettiva, il principio di solidarietà, desumendolo dall’art. 2 della Costituzione, e ciò per censurare la condotta del danneggiato, forse che potrebbe trascurarlo allorquando giudica la colpa di un Comune, rimasto inerte nell’applicazione di un proprio obbligo istituzionale? Forse che la distrazione di un utente possa veramente considerarsi non prevedibile, quando sono migliaia e migliaia i sinistri di tale genere portati all’attenzione delle corti territoriali?

E la storia ovviamente continua… 

Condividi:

Altri Articoli

Compila il form per maggiori informazioni

Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

CONTATTACI

oppure chiama