Il Tribunale di Brescia (in funzione di giudice di appello), in una recentissima sentenza emessa in una causa da noi patrocinata, ha ritenuto di escludere la rilevanza dell’offerta d’acquisto online del mezzo sinistrato, ai fini della valutazione del valore del relitto, come preteso dalla compagnia appellante. E’ oramai prassi comune che le assicurazioni “mettano all’asta” il relitto del veicolo, i cui danni devono risarcire per poter individuare, nell’offerta maggiore, il reale valore del relitto, e ciò indipendentemente dal fatto che l’offerta si sia poi concretizzata. A prescindere dalla legittimità di tale modus procedendi, il Tribunale bresciano rileva correttamente che “tale offerta era comunque subordinata alla verifica, da parte dell’offerente, della conformità del veicolo alle fotografie“, non essendosi la prova che l’offerta fosse poi confermata, all’esame diretto del relitto. Peraltro nel caso di specie sussisteva “una notevole differenza tra il valore del relitto come quantificato dallo stesso perito dell’assicurazione e l’importo della predetta offerta online (più del quadruplo del primo)“.
Individuazione della norma applicabile e non qualificazione giuridica della fattispecie
La questione, affrontata organicamente nella sentenza del 12 novembre 2024 n. 29232, è la seguente: