La Corte di Cassazione ha compendiato, in una recente sentenza, le seguenti ipotesi in cui la prestazione sanitaria può incidere sul diritto alla salute e/o sull’autodeterminazione del paziente:
I) consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) + danno iatrogeno (l’intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti) + condotta inadempiente o colposa del medico = risarcibile solo il danno alla salute del paziente, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;
II) dissenso presunto (ossia: può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all’atto terapeutico) + danno iatrogeno (l’intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti) + condotta inadempiente o colposa del medico = risarcibile sia il danno da lesione del diritto alla salute che quello relativo all’autodeterminazione del paziente (ossia le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, che siano allegate e provate, sia pure per presunzioni);
III) dissenso presunto + danno iatrogeno + condotta diligente e corretta del medico: risarcibile sia il danno da lesione del diritto all’autodeterminazione (sul piano puramente equitativo) sia quello da lesione della salute (da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l’intervento non sarebbe stato eseguito);
IV) consenso presunto + danno iatrogeno + condotta diligente e corretta del medico: risarcibile il danno da lesione del diritto all’autodeterminazione (qualora il paziente alleghi e provi che, dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione, gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente)