Recentemente il Giudice di Pace di Treviso, in una posizione da noi patrocinata, ha ritenuto la piena legittimità della cessione del credito risarcitorio (nella specie si trattava di quello relativo alla riparazione di un’autovettura) a favore di una carrozzeria, rigettando l’eccezione della compagnia assicurativa.
L’errore prospettico di quest’ultima è stato evidente sotto molteplici profili, in primis sotto quello logico-giuridico. Intanto perché, come pure riconosciuto dalla giurisprudenza, il credito risarcitorio sorge nel momento in cui si verifica la lesione della sfera giuridica del danneggiato; questo non può quindi essere ritenuto alla stregua di una mera aspettativa, né tanto meno di un diritto di credito futuro, atteso che il diritto al risarcimento del danno matura in favore del danneggiato al momento del fatto illecito, divenendo perciò solo un diritto patrimoniale attuale e disponibile.
Né tantomeno può ritenersi controversa la sua piena cedibilità. Invero, è principio pacifico che il credito da risarcimento del danno patrimoniale da sinistro stradale sia suscettibile di cessione ex artt. 1260 ss. c.c., ed il cessionario può in base a tale titolo domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, non sussistendo alcun divieto normativo in materia di cessione del credito risarcitorio, che non si configura come un’attività finanziaria poiché il cessionario fa valere lo stesso credito già spettante al danneggiato.
Invero, essendo pacificamente consentito al proprietario del mezzo incidentato cedere al “carrozziere” il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’autovettura in seguito a sinistro stradale, non vi è dubbio che al cessionario siano accordate tutte le azioni a tutela delle proprie ragioni creditorie al pari di quelle riconosciute al cedente.