La Corte di Cassazione con una recentissima sentenza ha nuovamente precisato che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale non può costituire lo schermo dietro cui celare liquidazioni astratte e non trasparenti e men che mai può tradursi in una arbitraria ed immotivata contrazione del risarcimento. Ad impedire tale ultima eventualità vi è il fatto che, oltre che unitario, il danno non patrimoniale deve essere omnicomprensivo, cioè deve garantire che la vittima ottenga l’integrale risarcimento del danno, compensando di tutte le conseguenze pregiudizievoli cagionate dall’illecito. In aggiunta, ove ricorra il danno biologico deve escludersi che esso esaurisca il danno non patrimoniale alla persona; solo una logica deformante di panbiologizzazione che, per di più, fraintende il significato della omnicomprensività, può indurre a credere che il danno biologico abbia carattere assorbente ed esclusivo di ogni altra voce di danno non patrimoniale alla persona. Nel modificare la stessa rubrica degli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni, è stato esplicitamente riconosciuta l’autonomia del danno morale rispetto a quello dinamico-relazionale; né l’unitarietà del danno non patrimoniale né la diffusione e l’incentivazione all’uso delle tabelle di liquidazione esonerano il giudice dall’obbligo di rendere trasparenti i criteri di liquidazione adottati e/o da quello di dare contezza del contenuto descrittivo del danno.
Individuazione della norma applicabile e non qualificazione giuridica della fattispecie
La questione, affrontata organicamente nella sentenza del 12 novembre 2024 n. 29232, è la seguente: