Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo, recentemente, ha rigettato la richiesta di un Condominio che chiedeva l’allontanamento dallo stabile di un maialino vietnamita, preso da un condomino per la pet-therapy e regolarmente iscritto all’anagrafe canina, atteso che lo stesso è da considerarsi quale animale domestico da compagnia (al pari del cane). In quanto tale, pertanto, non può esserne vietata la detenzione presso l’abitazione del proprietario dell’animale, né il maialino può subire la rimozione del microchip “pena l’applicazione della disciplina e delle relative sanzioni sul maltrattamento degli animali (544 c.p.) che ricorre anche se solo l’animale viene messo in condizioni di soffrire (Cass. 03.12.2003 n.46291) quale essere “senziente” capace di percepire dolore fisico e psichico (Cass. 16.06.2017 n.30177)”. Il provvedimento in questione si pone quindi nel solco di un orientamento – ormai consolidato, in tema di riconoscimento di tutela sia nazionale che internazionale degli animali – che, discostandosi definitivamente dai superati principi aristotelici (animali considerati come “cose”), ovvero degli antichi romani (animali come “res mancipi”) e dalle precedenti definizioni del codice civile del 1942 (animali come meri “beni”), enfatizza la valutazione dell’animale come essere senziente, quale profonda evoluzione di una nuova sensibilità e della concezione sia della relazione fra persona e animale di affezione, che dell’animale in sé (costituzionalmente tutelati).
Individuazione della norma applicabile e non qualificazione giuridica della fattispecie
La questione, affrontata organicamente nella sentenza del 12 novembre 2024 n. 29232, è la seguente: