Lo afferma la Corte di Cassazione nella recente sentenza del 21 settembre scorso.
Preliminarmente la Corte ha chiarito che le due sentenze (n. 235/14 e n. 242/15) della Corte Costituzionale (strumentalmente utilizzate per negare il rilevo esclusivo dell’accertamento clinico) non hanno natura vincolante (essendo semplici sentenze interpretative di rigetto) che hanno semplicemente confermato la legittimità dell’art. 139 C.d.A. e non preso preso alcuna posizione sull’orientamento interpretativo secondo il quale l’accertamento strumentale non è imprescindibile.
La Corte di Cassazione, confermando la sua recente posizione, ha affermato che, fermo restando la necessità di un rigoroso accertamento medico legale da compiersi in base a criteri oggettivi (non essendo ovviamente sufficiente la soggettività riferita), la sussistenza dell’invalidità permanente non può essere esclusa per il solo fatto che non sia documentata da un referto strumentale per immagini: il tutto sulla base di un automatismo che vincoli, sempre e comunque, il riconoscimento dell’invalidità permanente ad una verifica di natura strumentale.
Pertanto, il richiesto rigore con il quale deve essere accertato il danno biologico stesso va inteso che sussistano situazioni nelle quali, senza l’effettuazione di indagini strumentali: “è possibile pervenire ad una diagnosi attendibile anche senza la relativa effettuazione, tenuto conto del ruolo insostituibile della visita medico legale e dell’esperienza clinica dello specialista alla cui stregua debbono risultare fondate le conclusioni scientificamente documentate e giuridicamente ineccepibili“. Ed invero: “I criteri scientifici di accertamento e di valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (e cioè il criterio visivo, il criterio clinico ed il criterio strumentale) non sono tra di loro gerarchicamente ordinati e neppure vanno unitariamente intesi, ma vanno utilizzati dal medico legale, secondo le legis artis, nella prospettiva di una “obiettività” dell’accertamento, che riguardi sia le lesioni che i relativi eventuali postumi. Ad impedire il risarcimento del danno alla salute con esiti micropermanenti, dunque, non è di per sé l’assenza di riscontri diagnostici strumentali, ma piuttosto l’assenza di una ragionevole inferenza logica della sua esistenza stessa, che ben può essere compiuta sulla base di qualsivoglia elemento probatorio od anche indiziario, purché in quest’ultimo caso munito dei requisiti di cui all’art. 2729 (…) Pertanto, è risarcibile anche il danno i cui postumi non sono “visibili” o insuscettibili di accertamenti strumentali, sempre che la relativa sussistenza possa essere affermata sulla base di un’ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico-legale.”.