Per l’ennesima volta la Corte di Cassazione (con sentenza dello scorso 3 ottobre) ha ribadito che il credito da risarcimento del danno da sinistro stradale è suscettibile di cessione ai sensi degli artt. 1260 c.c. e segg.. Il cessionario può, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a., costituendo la cessione non già un’operazione di finanziamento, bensì il mero mezzo di pagamento da parte del cedente della prestazione professionale di carrozziere.
La modifica della dinamica, in sede di CTU, non impedisce l’accoglimento della domanda risarcitoria
La vicenda riguarda la dinamica di un incidente stradale e la ricostruzione fornita inizialmente dal