Per l’ennesima volta la Corte di Cassazione (con sentenza dello scorso 3 ottobre) ha ribadito che il credito da risarcimento del danno da sinistro stradale è suscettibile di cessione ai sensi degli artt. 1260 c.c. e segg.. Il cessionario può, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a., costituendo la cessione non già un’operazione di finanziamento, bensì il mero mezzo di pagamento da parte del cedente della prestazione professionale di carrozziere.
Fondo vittime della strada ed onere probatorio
La Corte di Cassazione, con due recenti sentenze, conferma il principio costantemente affermato nella giurisprudenza