Questa è la posizione recentemente confermata dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 22 settembre scorso nella quale si legge: “l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, pur non essendo custode dei fondi privati che la fiancheggiano, e non avendo alcun obbligo di provvedere alla manutenzione dei medesimi, tuttavia, ha l’obbligo di vigilare affinché dai suddetti fondi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada e – in caso affermativo – di attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere. L’ente proprietario della strada versa pertanto in colpa, che costituisce fonte di responsabilità, quando, pur potendo avvedersi con l’ordinaria diligenza di una situazione di pericolo proveniente da un fondo privato, non la segnali al proprietario e non adotti i presidi e provvedimenti cautelativi atti a prevenire ed evitare pregiudizi agli utenti della strada”.
Individuazione della norma applicabile e non qualificazione giuridica della fattispecie
La questione, affrontata organicamente nella sentenza del 12 novembre 2024 n. 29232, è la seguente: