Ancora sulla responsabilità per guardrail

Il Tribunale di Alessandria (dott. Martina Cacioppo), con una sentenza del maggio scorso, esamina in maniera esaustiva il caso di un incidente mortale, determinato dall’impatto di autoveicolo contro il guardrail. 

Nonostante l’accertata conformità del manufatto agli obblighi di legge e alle prescrizioni tecniche, il Tribunale ha ritenuto comunque non sufficiente tale elemento al fine di escluderne la pericolosità, rilevando che: “il terminale della barriera era oggettivamente pericoloso, inidoneo ad assolvere la sua funzione propria di ritenuta di un veicolo in svio ed in esso va rinvenuta la causa primaria del sinistro che si è verificato e quindi della morte dell’automobilista”. Nel far ciò ha richiamato le linee guida ANAS nelle quali si legge:“i terminali interrati offrono un pericolo ridotto per basse velocità (fino a 50 km/h) in quanto il veicolo non possiede velocità sufficiente per arrampicarsi al di sopra di esso. Per velocità superiori, invece, si configurano come una vera e propria “rampa di lancio” per un eventuale veicolo in svio”. Il rilievo che tali direttive non fossero norme vincolanti e fossero state pubblicate solo dopo il sinistro oggetto di causa, è circostanza del tutto irrilevante. Può escludere infatti il profilo di colpa specifica in capo alla convenuta, comunque non richiesto dalla responsabilità oggettiva dell’art. 2051 c.c., ma non incide sulla oggettiva pericolosità della cosa custodita. Nel caso di specie -si specifica in sentenza- tale manufatto era stato istallato su un tratto viario ad elevata percorrenza e con velocità consentita superiore a 50 km/h, appalesandosi del tutto inidoneo e pericoloso perché esso non solo non assorbiva neanche minimamente la forza cinetica con la quale il veicolo giunge all’urto ma anzi, interagendo con tale forza, devia vala traiettoria del mezzo verso l’alto, provocandone l’impennata e il volo in aria.

L’oggettiva pericolosità del terminale viene ritenuto provato -a parere del Tribunale- anche dalla stessa dinamica del sinistro per come concretamente verificatasi: la macchina, pur percorrendo il tratto ad una velocità consentita di 120 Km/h e pur deviando modestamente la propria traiettoria rispetto all’asse stradale, per effetto del guardrail in questione era proiettata verso l’alto e compiva un volo di oltre 20 mt., ricadeva sulla sommità del guardrail e proseguiva la propria corsa sul ciglio erboso adiacente per altri 8 mt. Una dinamica così abnorme non può che far concludere -conclude il Tribunale- per una oggettiva ed intrinseca pericolosità dello stesso.

Importante anche le considerazioni del Tribunale in ordine all’inesistenza, nel caso di specie, del caso fortuito (perdita di controllo del conducente) invocato dall’ente proprietario della strada. Ed invero l’imputabilità al conducente della perdita di controllo dell’auto, non toglie rilevanza causale alla connotazione di pericolosità e inadeguatezza del guardrail. Il Tribunale afferma infatti: “la funzione di contenimento della barriera, infatti, costituisce misura di sicurezza per tutte le auto che, in modo anomalo, si trovino a deviare dalla carreggiata, con o senza colpa propria. La responsabilità del custode potrebbe essere esclusa solo là dove la condotta del conducente potesse configurarsi come abnorme e per tale ragione del tutto – oggettivamente – imprevedibile, tale da potersi ascrivere, rispetto alla particolare connotazione di pericolosità della cosa qui in esame, al caso fortuito. Nella specie, invece, se pure lo sbandamento va imputato alla perdita di controllo del mezzo da parte del la vittima, essa non può considerarsi certamente una circostanza imprevedibile dal momento che, a maggior ragione se si considera la percorrenza a velocità consentita e l’indosso delle cinture di sicurezza, il fatto che un auto esca dalla carreggiata perché il conducente ha avuto un colpo di sonno ed essa venga a collidere frontalmente contro un terminale di guardrail, oltre ad essere ampiamente prevedibile ex ante, rappresenta esattamente la realizzazione del rischio tipico sulla quale la barriera deve intervenire, che ne motiva la sua istallazione sulla carreggiata”.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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