Sono rimborsabili le spese mediche sostenute in struttura privata

La tesi -ricorrente molte volte negli atti difensivi delle compagnie di assicurazioni- è quella che vedrebbe il danneggiato obbligato a rivolgersi al SSN per le cure conseguenti al sinistro o comunque onerato dal provare di essersi rivolta ad una struttura pubblica o anche convenzionata e di avere ottenuto la prenotazione con lungo periodo di attesa, sì da essere stata costretta a rivolgersi alla struttura privata. In assenza di tali riscontri le spese sostenute non sarebbe rimborsabili non avendo il danneggiato, violando l’art. 1227 c.c. secondo comma, agito secondo l’ordinaria diligenza.

La Corte di Cassazione con sentenza del 23 ottobre scorso chiarisce (ribadendo un precedente suo orientamento rimasto in ombra perché non massimato) che l’asserito “l’obbligo di rivolgersi a struttura sanitaria pubblica anziché privata risulta invero priva di base normativa e logica, avuto riguardo alla prospettata relativa valutazione ai sensi dell’art. 1227 c.c., e ciò anche in considerazione del fatto che l’applicazione del comma 2 di tale articolo è stata persino esclusa con riferimento all’ipotesi di spese mediche sostenute all’estero“.

La Corte in una sua precedente sentenza aveva infatti precisato che l’art. 1227 c.c. prevede due distinte fattispecie: al prima comma risulta disciplinato il concorso del fatto colposo del danneggiato; al secondo comma la norma ha riguardo all’ipotesi del c.d. danno evitabile. Relativamente a quest’ultima figura si è osservato che: “la previsione del comma 2 non va intesa con riferimento ai soli danni conseguenza dell’inadempimento o del c.d. danno base di cui al comma 1 bensì anche come previsione di danni la cui produzione ricade interamente nella sfera di controllo del danneggiato la cui condotta (omissiva) si ponga come causa interruttiva del danno originario causato dal debitore/danneggiato, venendo a configurarsi come causa prossima ed assorbente, e pertanto esclusiva, di un (nuovo e diverso) danno che il danneggiato avrebbe potuto evitare mantenendo un comportamento improntato a buona fede o correttezza; con la conseguenza che esso va a quest’ultimo interamente ascritto, e il medesimo (creditore/danneggiato) è tenuto a sopportarne in via esclusiva le conseguenze“.

Nel caso di spese sanitarie, presso case di cure private, una volta che è stato accertato (in sede di ctu) l’utilità delle stesse, si versa inevitabilmente fuori dall’ipotesi del secondo comma dell’art. 1227 c.c., in quanto sicuramente non avente il richiesto carattere esclusivo.

Condividi:

Altri Articoli

Compila il form per maggiori informazioni

Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

CONTATTACI

oppure chiama