La Corte di Cassazione enuncia tale principio in una recente sentenza, emessa in data 15 settembre 2023, con cui rigetta la tesi del ricorrente, secondo la quale non sarebbe possibile la costituzione di parte civile del proprietario dell’animale ucciso nell’ipotesi del reato di cui all’art. 544 c.p. (uccisione con crudeltà e senza necessità), in quanto tale condotta sarebbe posta, non contro la proprietà, ma per un sentimento negativo verso gli animali. La costituzione di parte civile -sempre per il ricorrente- sarebbe possibile solo nel caso -meno grave- di cui all’art. 638 c.p. (uccisione o danneggiamento di animali altrui). Tesi certo originale ed incomprensibile in quanto priverebbe del diritto al risarcimento del danno il proprietario proprio nei casi in cui la condotta del responsabile è più odiosa stante l’uso della crudeltà e/o della semplice gratuità .
La Corte -a tale proposito- correttamente precisa che: “il delitto di uccisione di animali di cui all’art. 544 bis c.p. assorbe anche il disvalore eventualmente derivante dall’essere l’animale di proprietà altrui; il proprietario, pertanto, siccome titolare di una situazione giuridica soggettiva attiva riconosciuta e tutelata dall’ordinamento e lesa dall’azione del reo, è certamente titolato a costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da reato“.