Nella giurisprudenza si sostiene che gli eventi meteorologici, per il loro carattere di eccezionalità, integrano un caso fortuito, considerandosi quale causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l’evento. Occorre però precisare che un evento meteorologico, anche di notevole intensità, può essere qualificato come caso fortuito, solo se provvisto dei due requisiti dell’eccezionalità ed imprevedibilità, da intendersi, rispettivamente, il primo, come obiettiva inverosimiglianza dell’evento ed il secondo come una sensibile deviazione dalla normale frequenza statistica, atta a rendere quel dato evento, per l’appunto, un’eccezione.
Pertanto, se un fenomeno naturale ha una sua cadenza ricorrente, anche se saltuaria o infrequente, (ed è noto che, soprattutto negli ultimi anni, i cambiamenti climatici hanno accentuato sul nostro paese il rischio di potenti ‘trombe d’aria o eccezionali nubifragi’), esso non può essere definito eccezionale ed imprevedibile, proprio perché detta cadenza, per quanto irregolare, non ne esclude la prevedibilità, in base alla comune esperienza.
Così in una recente sentenza della Corte di Appello di Firenze si afferma che: “la presenza di un forte ed eccezionale vento non possa costituire fatto imprevedibile tanto da integrare il caso fortuito, atteso che il forte vento ha trovato nell’astratta pericolosità della pianta, non curata e mantenuta a sufficienza, la condizione ottimale per la sua caduta e la causazione dell’evento dannoso“.