In un recente sentenze dell’ottobre scorso, la Corte di legittimità afferma che il giudice di merito è tenuto ad utilizzare per la liquidazione del danno alla salute i valori risultanti dalle “Tabelle” del Tribunale di Milano, salvo motivato dissenso. Si precisa inoltre che non vi è obbligo per la parte depositarle nel fascicolo processuale in quanto”facilmente reperibili sulle riviste specializzate, nella trattatistica o sul web“.
Nello specifico la Corte di Cassazione afferma i seguenti principi:
a) “nella liquidazione del danno non patrimoniale, derivante da una lesione alla salute, il principio di equità, di cui all’art. 1226 c.c., è garantito dall’adozione dei criteri uniformi predisposti e diffusi dal Tribunale di Milano“;
b) “la mancata adozione da parte del giudice di merito delle Tabelle di Milano in favore di altre può integrare violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3“;
c) “i parametri delle Tabelle di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella di inferiore ammontare cui sia diversamente pervenuto, essendo incongrua la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l’adozione dei parametri esibiti dalle dette Tabelle di Milano consente di pervenire“