Con una sorprendente sentenza, la Corte di Cassazione, disattendendo il suo precedente orientamento in ordine alle specifiche caratteristiche che la condotta del danneggiato deve avere, per configurarsi come caso fortuito (rilevante per superare la responsabilità oggettiva del custode), ritiene sufficiente la semplice sua natura colposa. Ed invero nella sentenza n. n. 29634/23 si legge testualmente:
“Va poi ribadito che, in tema di responsabilità per cose in custodia, l’incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, e tout court, imprevedibile e inevitabile“
A questo punto, se tale posizione verrà confermata successivamente, saremo realmente di fronte ad un’interpretazione abrogante dell’art. 2051 c.c. con buona pace dei danneggiati. Per vincolare il custode (e la sua assicurazione) alla sua responsabilità determinata dall’inadempimento circa la manutenzione del bene non vi è quindi altra strada se non quella dell’azione ordinaria ove potrà avere rilievo tale elemento di responsabilità, quella oggettiva è praticamente morta.