Il Giudice di Pace di Milano, in una recente sentenza emessa in una causa patrocinata dallo studio, ha ritenuto di dover rimborsare le spese sostenute dalla parte per il proprio consulente tecnico. Ed invero, il principio sancito dall’art. 91 c.p.c., secondo cui le spese di lite seguono la soccombenza, è frutto ed espressione dell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte costretta a svolgere attività processuale per il riconoscimento di un suo diritto. In tal senso appaiono indiscutibilmente ripetibili le spese relative ad atti funzionali all’attività difensiva, ivi comprese le spese per consulenza tecnica di parte in quanto documentate, onde consentire al Giudicante di valutarne congruità e pertinenza, mentre – per converso al medesimo fine liquidativo – non appare necessario che il relativo esborso sia stato concretamente sostenuto al momento dell’emissione della sentenza.
Il Giudice ha pertanto statuito che: “alle spese processuali vanno aggiunte anche quelle sostenute per il CTP, che vengono riconosciute in quanto non eccessive o superflue e previa fattura- atteso che, per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la consulenza tecnica di parte ha natura di allegazione difensiva tecnica e le spese sostenute per l’espletamento della stessa rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate”