Tribunale del Nord Italia. Procedo a formulare l’istanza per poter svolgere la prossima udienza mediante trattazione scritta o con collegamento audiovisivo. L’udienza è fissata per l’ammissione delle istanze istruttorie delle parti. Non è prevista la presenza di soggetti diversi dai difensori. L’udienza possiede i requisiti previsti dall’art. 127 bis e ter c.p.c. per la modalità alternativa di svolgimento richiesta.
L’istanza è rigettata con questa clamorosa motivazione: “si rigetta non disponendosi dei mezzi tecnici per l’udienza da remoto, mentre quella a trattazione scritta non garantisce il contraddittorio effettivo“.
In altre parole il Giudice implicitamente afferma:
- in un Tribunale della Repubblica un giudice ordinario non dispone di un semplice p.c. e di una rete internet (eppure le motivazioni non sono state scritte a mano e il provvedimento di rigetto è stato notificato via pec)
- la riforma Cartabia è incostituzionale (ma il giudice non si preoccupa di sollevare la relativa questione davanti alla Corte, semplicemente non applica la Legge).
Oppure è semplice pigrizia.