Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 22 novembre 2023 n. 184, dal 23 dicembre prossimo le somme minime, previste dai contratti obbligatori di assicurazione per la responsabilità civile dei
veicoli a motore e dei natanti, non possono essere inferiori ai seguenti importi:
a) nel caso di danni alle persone un importo di Euro 6.450.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
b) nel caso di danno alle cose, euro 1.300.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
c) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell’articolo 47 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, un importo minimo di copertura pari a euro 30.000.000 per sinistro per i danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e a euro 2.000.000 per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati.
Viene così recepita la Direttiva Europea (UE) n. 2021/2118.