Il principio, da ultimo espresso nella sentenza 12 dicembre 2023 n. 34675 della Corte di Cassazione, è già stato ripetutamente ed autorevolmente affermato dalla Suprema Corte nel recente passato (Cass. Civ. 20 aprile 2020 n. 7969; Cass. Civ. 29 aprile n. 8384; Cass. Civ. 29 aprile 2020 n. 8385; Cass. Civ. 22 giugno 2020 n. 12113; Cass. Civ. 6 luglio 2020 n. 12113; Cass. Civ. 31 agosto 2020 n. 18085; Cass. Civ. 321 agosto 2020 n. 18087; Cass. Civ. 15 settembre 2020 n. 19101; Cass. Civ. 9 febbraio 2021 n. 3023)
Ai principi posti a fondamento delle suddette decisioni, la Corte di Cassazione, dopo aver spiegato il motivo dell’irrilevanza dell’ordinanza resa dalla Corte Costituzionale del 4 gennaio 2001 n. 4 (con la quale riteneva inapplicabile l’art. 2052 c.c. ai danni causati dalla fauna selvatica) e confermato il potere delle Regioni sulla fauna selvatica e sul singolo animale, approfondisce -in maniera acuta- la questione dell’interpretazione della Legge rispetto ai tempi ed ai luoghi in cui essa deve essere applicata. Specificando in proposito che quando la norma presenti un profilo di incertezza, l’interprete deve “prendere in considerazione non la legge ma il legislatore, e non la lettera ma lo spirito del legislatore, e non il fatto ma l’intenzione, e non una parte, ma l’intero“.
Ebbene rilevando che l’interpretazione restrittiva dell’art. 2052 c.c. venne affermata per la prima volta trent’anni fa (1996) per fatti avvenuti dieci anni prima, in un caso che riguardava danni alle colture causati da anatre selvatiche provenienti da una riserva di caccia, la Corte rileva come quell’interpretazione sia frutto di un contesto sociale ed economico nel quale erano ancora di là da venire la proliferazione incontrollata della fauna selvatica, le pesanti interferenze di questa con la circolazione stradale, il costante pericolo da essa provocato alla incolumità ed alla vita stessa delle persone.
La Suprema Corte annota a tale proposito che: “secondo attendibili studi provenienti da associazioni del settore, e calcolando solo i sinistri stradali con danni alle persone, nel decennio 2012-2022 la fauna selvatica ha provocato 1.736 sinistri, i quali hanno causato la morte di 151 persone e il ferimento di altre 1.961: in pratica, un morto od un ferito ogni trentotto ore. Sicché, anche ad ammettere che la lettera dell’art. 2052 c.c. possa dirsi ambigua sotto il profilo di cui qui si discorre, proprio per questa ragione deve essere preferita l’interpretazione che privilegi la tutela dei diritti fondamentali della persona alla vita ed alla salute, prevalenti su qualsiasi contrapposto diritto od interesse“.