E’ usuale la condotta ostruzionistica delle compagnie di assicurazione, restii a partecipare al procedimento di mediazione obbligatorio.
La conseguenza di tale atteggiamento, non improntato a buona fede e correttezza e che obbliga la parte diligente ad introdurre un giudizio ordinario con evidente aggravamento del carico contenzioso dei tribunali civili, è prevista dall’8 del D.Lgs. n. 28/2010 (“Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio“).
La citata norma accorda al giudice uno speciale potere sanzionatorio, a fronte della diserzione dell’incontro programmato avanti all’organismo di mediazione da parte dei contendenti che si siano costituiti in giudizio. Si tratta di un potere officioso che deve essere esercitato in presenza della condizione legittimante individuata dalla norma: e cioè della mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo.
Ed invero, come rilevato dalla Corte di Appello di Milano “la ratio dell’introduzione di una legge in materia di risoluzione alternativa delle controversie civili e commerciali, avvenuta ad opera del d.lgs. n. 28/2010, risiede nell’intento di perseguire un effetto deflativo dei giudizi. L’interesse pubblico che sottende questo intento, rappresentato da una diminuzione dei costi della giustizia nonché da una maggiore efficienza anche in termini di durata dei processi, ha indotto il legislatore a prevedere, per talune materie caratterizzate da maggiore conflittualità, l’esperimento del tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale”. Proprio in tale ottica deve essere letto il citato comma 4 bis: lo strumento sanzionatorio ivi previsto rappresenta uno strumento coercitivo indiretto volto ad attuare e a rendere effettivo l’interesso pubblico sopra menzionato.
Oltre a prevedere una sanzione pecuniaria a carico della parte diligente, tale condotta può essere quindi valorizzata dal Giudice per ritenere raggiunta la piena prova della fondatezza della pretesa.