Con sentenza, oggi depositata, relativamente ad una causa seguita dallo Studio, il Tribunale veronese ritiene “dimostrato, necessariamente in via presuntiva, che l’attore – oltre ad un pregiudizio di natura biologica (sia sotto il profilo statico, sia sotto quello dinamico relazionale) – abbia patito anche un pregiudizio di natura morale, suscettibile di valorizzazione nell’ambito della quantificazione del complessivo danno non patrimoniale patito“.
Per affermare ciò il Giudice valorizza alcuni aspetti allegati dalla difesa attrice ed in particolare: “lo spavento conseguente alla stessa dinamica del sinistro ed al successivo trasporto in ambulanza in ospedale, del dolore evidentemente sofferto a causa delle gravi ferite riportate, del periodo di ospedalizzazione di 20 giorni anche con sottoposizione ad intervento chirurgico di artroprotesi totale all’anca sinistra, del lungo periodo di cure e convalescenza con sottoposizione a visite, esami e cicli di riabilitazione, rieducazione funzionale e fisioterapia, della natura macropermanente dei postumi residuati, nonché del fatto che oggi la deambulazione, seppur senza ausili, avviene con lieve zoppia e della presenza di limitazione funzionale della spalla destra“.
A fronte di ciò nella sentenza si afferma che “non può seriamente dubitarsi del fatto (e deve quindi ritenersi comprovato, quantomeno in via presuntiva) che l’attore abbia provato seria sofferenza morale durante il periodo di cure e ne provi anche tuttora a causa delle condizioni in cui si trova, che indubbiamente precludono una mobilità dell’arto inferiore sinistro e della spalla destra pari a quella precedente, con le intuibili conseguenze pregiudizievoli per lo stato d’animo del danneggiato“.