Parafrasando il grande Boskov si può dire che “la partita non è finita finché arbitro non fischia“. E così è anche per l’attuale operazione di riordino degli strumenti risarcitori del danno non patrimoniale.
Nella relazione ministeriale si legge infatti che manca ancora un tassello (non certo trascurabile) per il completamento di tale opera, ossia la predisposizione delle nuove tabelle sanitarie delle menomazioni all’integrità psico-fisica conseguenti alle lesioni ed alla attribuzione dei punti di invalidità permanente. Sarà compito del Ministero della salute (e non più del Mise così “attento” ai desiderata delle varie compagnie assicurative) emanare tale tabella. Nelle more -sempre nella relazione ministeriale- si afferma che la valutazione in termini percentuali del danno biologico (danno fisico) in sé e per sé considerato continuerà ad essere effettuata, nell’ambito dei singoli giudizi, sulla base delle perizie medico-legali.
Viene così confermato il ruolo fondamentale (sia nell’attualità, in occasione della redazione delle singole relazioni medico legali, che nella generalità, nell’apporto scientifico alla redazione della nuova tabella dei baremes) della medicina legale, che da sempre si è posta come valido baluardo alle derive indennizatorie del danno (propugnate dall’Ania), per un corretto e completo riconoscimento dell’integrità della persona nell’ambito della tutela della salute (quale principio costituzionalmente protetto).
E’ appunto in tali contesti (la singola relazione e/o la nuova tabella) che potrà essere riparata un’evidente stortura oggi esistente nell’ambito risarcitorio (che tanto ha contributo ad una certa interpretazione giurisprudenziale in ordine per esempio alla c.d. personalizzazione), affermando con nettezza l’inesistenza di un fantomatico rapporto automatico tra percentuale di generica disfunzionalità anatomo psichica, accertata con parametro quantitativo (fattore causale), e la conseguente ricaduta negativa sui comuni atti della vita quotidiana e sui comuni aspetti relazionali del danneggiato (singolari in riferimento alla singolarità di ogni esistenza). Si tratta in altre parole di superare la narrazione, oggi così in voga, che relega la c.d. personalizzazione del danno alla sfera della straordinarietà ed eccezionalità, ritenendo erroneamente che gran parte delle ricadute negative sulla vittima siano già ricomprese nella valutazione standard. Su tali aspetti efficace è la posizione operata dalla Società Medico legale del Triveneto (https://associazione.smlt.it/) ed in particolare dal dott. Pedoja.
Un’avvertenza strategica: tali ricadute non potranno (e dovranno) interessare la c.d. tabella moltiplicativa espressamente dedicata al danno morale (non di competenza medico legale) ma riversarsi sulla valutazione equitativa imposta al Giudice dall’art. 138 C.d.A., attingendo a quella “riserva” di risarcimento suppletivo indicata pari al 30%.
Se tale operazione venisse portata a termine (grazie all’opera dei medici legali) si otterrebbe realmente un sistema equo, corretto e funzionante, nell’interesse ed a beneficio del danneggiato. Forse così non si tuteleranno le finalità lucrative delle compagnie assicurative, ma francamente nel sistema risarcitorio tale aspetto corporativo e privato non ha (e non deve avere) alcun rilievo.