Come risarcire adesso la lesione della cenestesi lavorativa con la nuova tabella nazionale?

Una precisazione in premessa. Il lucro cessante ha natura patrimoniale, derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica del soggetto che ha visto compromesse le proprie aspettative di lavoro in relazione alle proprie attitudini specifiche. La lesione della cenestesi lavorativa ha invece natura non patrimoniale, consistente nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell’attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell’essenza dell’individuo.

Orbene come dovrà risarcirsi tale lesione con le nuove tabelle ministeriali? La domanda non è peregrina, anzi consente di trovare una convincente conferma alla correttezza dell”interpretazione indicata nei giorni scorsi (https://studiolegalepalisi.com/2024/01/18/la-nuova-tabella-nazionale-e-se-la-ciambella-non-fosse-venuta-con-il-buco/) sull’effettiva porta della TUN e del panorama liquidatorio.

Per il risarcimento della limitazione alla cenestesi lavorativa non potrà essere utilizzata la c.d. prima tabella (quella relativa al solo danno biologico puro) in quanto tale conseguenza non è automatica al danno biologico. Facciamo un esempio: se un impiegato è vittima di una zoppia, questa difficilmente renderà più gravoso il suo lavoro (svolto esclusivamente alla scrivania); non essendosi quindi alcuna limitazione di tale specie non si dovrà procedere ad alcun specifico risarcimento. Ma se invece la stessa zoppia colpisce un ristoratore, costretto per molte ore a stare in piedi e/o camminare tra i tavoli, è indubbia la maggiore stanchezza che subirà nello svolgimento, dopo il sinistro, del proprio lavoro, nonostante il reddito rimanga invariato.

Tale limitazione non potrà essere liquidata con la c.d. seconda tabella (quella relativa al danno morale) perché è evidente che si tratta di un aspetto che “gira” attorno alla sfera biologica (di competenza medico legale) e il Legislatore ha chiaramente e specificamente dedicato tale tabella al solo danno morale, ontologicamente differente da quello biologico.

L’unica possibilità è quella che venga equitativamente valutata dal Giudice, a prescindere dalle predette due tabelle contenute nella TUB. E ciò secondo la facoltà prevista dall’art. 138 C.d.A.. In giurisprudenza si afferma costantemente (ed anche recentemente) tale facoltà (cfr. sentenze n.35663/23; n. n. 17931/19; 17411/19; n. 12572/18; n. 20312/15).

Si dimostra così de plano quanto sia fallace l’impostazione dogmatica che vorrebbe limitare la c.d. personalizzazione solo ad eventi eccezionali, dovendosi concretamente giustificare l’attività equitativa e suppletiva del Giudice in presenza di aspetti certo peculiari ma non straordinari.

In caso contrario la limitazione della cenestesi lavorativa non potrebbe essere risarcita, con un evidente vulnus al principio costituzionale dell’integrità del risarcimento. Con l’adozione della nuova tabella nazionale è oramai impellente un serio ripensamento dei limiti assurdi posti alla valutazione equitativa del Giudice (prevista dall’art. 138 C.d.A.) per liberarlo finalmente da un’insensata camicia di forza.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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