Comparando le due relazioni di accompagnamento, quella relativa alla Tabella Unica Nazionale (macropermanenti) e quella della c.d. Tabella milanese, risulta evidente un dato. Nello specifico una sottrazione.
Nel documento emanato dall’Osservatorio della Giustizia Civile di Milano si precisa infatti che è stata proposta una “una liquidazione congiunta: del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell’integrità psicofisica della persona suscettibile dia ccertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari; del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di: c.d. danno biologico “standard”, c.d. personalizzazione – per particolari condizioni soggettive – del danno biologico, c.d. danno morale“.
Nella relazione ministeriale si afferma invece di aver predisposto “tabelle diversificate per il solo danno biologico da un lato e per il danno morale dall’altro“.
Rimangono fuori, dalla tabella nazionale, quindi i “risvolti anatomo-funzionali e relazionali” conseguenti alle lesioni subite dal danneggiato. Ora, dal momento che non può neppure concepirsi il mancato risarcimento di tale aspetto del danno (pena l’incostituzionalità dell’affermazione), dovrà ricercarsi la metodologia attraverso la quale assicurare il ristoro.
La prima possibilità è che queste “ricadute”, di competenza eminentemente medico legale, vengano compiutamente tenute in considerazione nella nuova tabella dei baremes (ancora da redigersi) o nella singola relazione medico legale (nell’attualità e nel caso singolo) in ordine al punteggio finale.
Oppure, è la seconda modalità, si preveda da parte sempre del medico legale, accanto alla valutazione secca dell’I.P., un’indicazione di aumento per le peculiarità del caso (riprendendo il concetto di “appesantimento” del punto) per la conseguente liquidazione.
Alla fine ne consegue che nell’ambito risarcitorio, come in quello fisico, vige comunque il primo principio della termodinamica: “nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma” ovvero che l’energia cambia di forma ma si conserva sempre. E così il danno.