Nella recente sentenza n. 1607 del 16 gennaio 2024, la Corte di Cassazione conferma in primo luogo che, per il principio dell’integralità del risarcimento, la parte danneggiata deve trovare ristoro da tutte le conseguenze pregiudizievoli ad essa derivanti dall’illecito, indipendentemente dal fatto che tali conseguenze si siano verificate immediatamente ovvero spiegheranno la loro forza lesiva, con certezza (processuale), in futuro.
La medesima Corte afferma che ove “il danneggiato dimostri di avere perduto un preesistente rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui era titolare, a causa delle lesioni conseguenti ad un illecito, il danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come perdita dei redditi futuri, va liquidato tenendo conto di tutte le retribuzioni che egli avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in base a quello specifico rapporto di lavoro, in misura integrale e non in base alla sola percentuale di perdita della capacita lavorativa specifica accertata come conseguente alle lesioni permanenti riportate“. A fronte di ciò sarà possibile risarcire integralmente il danno da lucro cessante anche nel caso in cui non venga accertata una perdita di capacità lavorativa assoluta, essendo sufficiente che la perdita del lavoro sia stata determinata dalle lesioni. Nell’eventualità che il danneggiato abbia reperito una nuova occupazione retribuita, ovvero che avrebbe potuto farlo e non lo abbia fatto per sua colpa: “il danno potrà essere liquidato esclusivamente nella differenza tra le retribuzioni perdute e quelle di fatto conseguite o conseguibili in virtù della nuova occupazione“.
La Corte precisa poi che la base del calcolo per la determinazione del danno futuro da perdita della capacita lavorativa non deve comprendere solo la componente fissa della retribuzione ma anche tutti i relativi accessori ed i probabili aumenti retributivi. Ed invero: “la determinazione del danno futuro, essendo un danno, sì accertato in giudizio, ma che spiegherà i propri effetti lesivi in un secondo momento, non può che essere effettuata in via prognostica“. Attraverso quindi un giudizio ex ante, il giudice del merito deve riportarsi mentalmente nelle circostanze concrete in cui versava il danneggiato prima dell’illecito per poter arrivare alla conclusione che, in assenza di esso, avrebbe continuato a percepire non solo la medesima retribuzione corrispondente agli elementi retributivi fissi, ma anche quella aumentata per possibili promozioni e per componenti accessorie.