La Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 4110 del 14 febbraio 2024) afferma il carattere lungolatente del danno da emotrasfusione, così confermando il precedente suo orientamento in proposito (cfr. sentenza n. 5119 del 17 febbraio 2023 e sentenza n. 25887 del 2 settembre 2022). Afferma in particolare che: “in caso di danno cd. lungolatente, quale la contrazione dell’epatite B o dell’epatite C, asintomatiche per diversi anni, derivante da emotrasfusione, il diritto al risarcimento del danno biologico sorge solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell’infezione, in quanto esso non consiste nella semplice lesione dell’integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno nella stessa infezione (in re ipsa), privo di accertamento sul nesso di causalità giuridica (necessario ex art. 1223 c.c.) tra evento ed effetti dannosi. A tanto consegue che il risarcimento deve essere liquidato solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell’infezione“.
Individuazione della norma applicabile e non qualificazione giuridica della fattispecie
La questione, affrontata organicamente nella sentenza del 12 novembre 2024 n. 29232, è la seguente: