La Corte di Cassazione conferma il giudizio di condanna di due avvocati resisi responsabili della “ha ritenuto che la “mancata comparizione a ben tre consecutive udienze, con la conseguente dichiarazione del loro assistito di decadenza dalla prova per testi già ammessa e la cancellazione della causa dal ruolo, nonché la mancata riassunzione del giudizio nel termine di legge, senza adeguata informazione al cliente per un periodo di diversi anni” (cfr. sentenza n. 3743 del 9 febbraio 2024).
In particolare è stato precisato che “non poteva avere alcun rilievo, in proposito, la circostanza che la cancellazione della causa del ruolo disposta dal giudice del lavoro, con conseguente successiva estinzione del giudizio per la sua mancata tempestiva riassunzione, fosse avvenuta in modo irregolare (in quanto non preceduta dalla fissazione di una seconda udienza e dalle necessarie comunicazioni), non avendo comunque i legali officiati e costituiti in giudizio verificato diligentemente l’andamento dello stesso, come era loro dovere professionale, e non avendo essi, comunque, posto in essere gli opportuni rimedi per far valere l’eventuale irregolarità processuale, senza neanche informare tempestivamente e adeguatamente l’assistito e, in tal modo, certamente pregiudicando la possibilità di quest’ultimo di ottenere la decisione di merito in ordine alla sua pretesa, cui lo stesso aveva senz’altro interesse“