La Corte d’Appello aveva rigettato la richiesta di risarcimento per la perdita di chance, affermando che l’attore danneggiato avrebbe dovuto dimostrare non solo di aver perso la possibilità di aggiudicarsi l’immobile (per non aver potuto partecipare alla gara) ma anche che avrebbe certamente ottenuto l’aggiudicazione.
La Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. n.3824 del 12 febbraio 2024) chiamata a valutare la correttezza della decisione rileva che la sentenza impugnata si è discostata dai consolidati principi di diritto in tema di danno da perdita di chance, rilevando che “il risarcimento non potrà essere proporzionale al “risultato perduto” ma andrà commisurato, in via equitativa, alla “possibilità perduta” di realizzarlo.. (…) è stata richiesta al danneggiato una prova in realtà impossibile o, almeno, diabolica e, in ogni caso, relativa a un danno diverso da quello nella specie allegato, dimostrato e da liquidare, cioè relativa alla perdita del risultato, ovvero del bene, desiderato, non alla mera perdita della possibilità di conseguirlo. La corte d’appello ha confuso, in definitiva, il risarcimento del danno consistente nel “risultato perduto” con il risarcimento del danno consistente nella “possibilità perduta di realizzare il risultato” (cioè, la perdita di chance), che era l’evento dannoso nella specie allegato e di cui era stata ampiamente fornita la dimostrazione e che doveva, quindi, essere liquidato (ovviamente in via equitativa)”