La Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 3917 del 13 febbraio 2024) afferma la responsabilità del Consulente del Pubblico Ministero sulla base dell art. 64 c.p.c., rilevando che la stessa norma è “destinata a regolare proprio i casi di responsabilità penale e civile del consulente tecnico (anche di quello nominato dal pubblico ministero in sede penale) nei confronti delle parti“. Il secondo comma del citato articolo afferma infatti espressamente che “in ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti“, così facendo chiaro riferimento alla responsabilità risarcitoria gravante direttamente sullo stesso consulente per i danni provocati alle parti.
Del resto, secondo la stessa Corte, “la responsabilità del consulente nei confronti delle parti è addirittura esclusiva e non concorre con quella della pubblica amministrazione della giustizia” rilevandosi che “il consulente tecnico d’ufficio svolge, nell’interesse della giustizia, funzioni ausiliarie del giudice di natura non giurisdizionale, sicché è obbligato a risarcire i danni cagionati in violazione dei doveri connessi all’ufficio senza che sia ipotizzabile una concorrente responsabilità del Ministero della giustizia“.
Dunque i giudice di legittimità rigettano la tesi precedentemente espressa dalla Corte di appello per la quale tale disposizione non sarebbe stata applicabile nel caso di specie, in quanto i consulenti difetterebbero, in radice, di legittimazione passiva rispetto alla pretesa avanzata dagli odierni appellati, in considerazione della loro posizione di ausiliari dell’autorità giudiziaria.