La Corte di Cassazione (dalla sentenza n. 7969/20) ha identificato nelle Regioni gli enti responsabili, in quanto soggetti utilizzatori, nei sinistri causati da animali selvatici, la cui utilizzazione si sostanzia nella tutela, gestione e controllo della fauna selvatica, al fine di trame un’utilità collettiva pubblica per l’ambiente e l’ecosistema. Tuttavia la stessa Corte ha recentemente precisato (cfr. sentenza n. 3158 del 2 febbraio 2024) che: “ciò non significa che gli enti utilizzatori non possano essere più d’uno, in regime di solidarietà tra loro: invero, l’art. 2052 c.c. individua la responsabilità non solo in capo al proprietario dell’animale, ma, in via alternativa, anche in capo a “chi se ne serve per il tempo determinato in cui lo ha in uso”, quindi, in capo all’utente o utilizzatore; d’altra parte, in ipotesi di pluralità di proprietari o utilizzatori il criterio è quello della soggezione solidale alla responsabilità da parte di tutti i soggetti“.
Individuazione della norma applicabile e non qualificazione giuridica della fattispecie
La questione, affrontata organicamente nella sentenza del 12 novembre 2024 n. 29232, è la seguente: