La Corte di Cassazione conferma la distinzione tra le due voci in cui si compone il danno biologico.
Ed invero nella recente sentenza n. 4415 del 19 febbraio 2024, precisa che:
“benché aventi la stessa natura giuridica, il danno per invalidità temporanea e quello per invalidità permanente hanno presupposti di fatto diversi (cfr. Cass. Civ. n. 16788 del 2015). Devono, in particolare, formare oggetto di autonoma valutazione il pregiudizio da invalidità permanente – con decorrenza dal momento della cessazione della malattia e della relativa stabilizzazione dei postumi – e quello da invalidità temporanea – da riconoscersi come danno da inabilità temporanea totale o parziale ove il danneggiato si sia sottoposto a periodi di cure necessarie per conservare o ridurre il grado di invalidità residuato al fatto lesivo o impedirne l’aumento, inteso come privazione della capacità psico-fisica in corrispondenza di ciascun periodo e in proporzione al grado effettivo di inabilità sofferto – (Cass. n. 7126 del 2021). Più precisamente, l’invalidità temporanea perdura in relazione alla durata della patologia e viene a cessare o con la guarigione, con il pieno recupero delle capacità anatomo-funzionali dell’organismo, o, al contrario, con la morte, ovvero ancora con l’adattamento dell’organismo alle mutate e degradate condizioni di salute (cd. stabilizzazione); in tale ultimo caso, il danno biologico subito dalla vittima dev’essere liquidato alla stregua di invalidità permanente (Cass. n. 35416 del 2022)“