La sentenza già precedentemente commentata (https://studiolegalepalisi.com/2024/03/07/le-liste-di-attesa-un-caso-di-responsabilita-sanitaria/) che ha riconosciuto la perdita di chance ad un soggetto deceduto, in attesa di essere chiamato per un trattamento di termoablazione cardiaca, è interessante anche per quanto riguarda la quantificazione del relativo danno.
Si legge infatti che “l’accertamento della condotta colposa della convenuta e del nesso causale tra tale condotta e l’evento costituito dalla citata perdita di chance comporta che il risarcimento di tale danno non possa essere liquidato in modo proporzionale al risultato perduto, dovendo essere commisurato, in via equitativa, alla possibilità perduta di realizzarlo, e, ovviamente in termini più ridotti dal danno da perdita del risultato (Cass. civ., sez. 3. 20 novembre 2018 n.29289, Cass.civ. 9 marzo 2018 n. 5641). Inoltre, come rilevato nella citata pronuncia n. 26851/2023, il risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza va effettuato con criterio equitativo, senza poterlo parametrare, sia pur con le eventuali decurtazioni, né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo.
I criteri guida di tale liquidazione equitativa muovono, in primis, dalla considerazione dei citati parametri della apprezzabilità, serietà e consistenza della possibilità perduta. In particolare, si deve tenere conto del grado maggiore o minore di vicinanza al conseguimento del risultato sperato in relazione alla concreta situazione del danneggiato ed al grado di sufficienza o meno del comportamento omesso da parte del responsabile a determinare il risultato sperato.
Secondariamente (…) pur nella rilevata impossibilità di determinare in modo preciso, sul piano della sua esatta consistenza temporale, la perdita di chance di maggiore sopravvivenza, si ritiene che, ai fini dell’esercizio del potere equitativo, vadano valorizzati quei dati emergenti dagli atti utili ad individuare l’eventuale risultato massimo raggiungibile in tema di maggiore sopravvivenza.
Alla luce di tali criteri ermeneutici, nel caso di specie, sulla base delle risultanze della consulenza preventiva, devono essere considerati i seguenti elementi: il sig. *** era affetto da una grave cardiopatia ed era stato in cura e seguito da più strutture per vari episodi acuti; vi erano ulteriori fattori di rischio derivanti dalla sua condizione di obesità e di fumatore; gli studi sulla sopravvivenza dei pazienti giovani in caso di esecuzione di ablazione si sono basati su un range temporale di osservazione di 19 mesi; il sig. *** è deceduto circa 10 mesi dopo dalla (…) indicazione alla esecuzione della procedura di ablazione“.
A fronte di ciò il Giudice procede, a titolo di risarcimento del danno da perdita della possibilità di una maggiore sopravvivenza, a riconoscere una somma , stimata in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 cod.civ. di € 10.000,00 per ciascuno congiunto sopravvissuto.
Risulta evidente come il pur apprezzabile percorso logico, adottato dal Giudice meneghino, svapori al momento dell’indicazione della somma specifica che, nella dichiarata sua discrezionalità, appare pericolosamente coincidente con la mera arbitrarietà. E per chi ha una lunga esperienza in tema di risarcimento del danno, riaffiora quel sentimento di disorientamento che si avvertiva (in un età priva ancora di una valida attività di tabellazione) una volta che si arrivava a leggere la quantificazione equitativa offerta nella decisione giudiziale.
In un’epoca invece in cui tutto è stato catalogato e misurato (il danno biologico temporaneo e permanente; le lesioni del vincolo parentale; la lesione derivanti dall’attività diffamatoria; il danno terminale; il danno intermittente) pare questa un’eccezione ingiustificabile. Come anche questo vagare in una frammentarietà non eliminabile. E’ così pesantemente messo in discussione il principio dell’uniformità e dell’uguaglianza del risarcimento, troppo influenzato dalla semplice sensibilità del singolo Giudice, la cui decisione in tema di quantificazione si sottrae concretamente ad alcun percorso condiviso e quindi accettabile. Forse è veramente giunto il tempo di una nuova tabella.