La quantificazione del danno da perdita di chance: tra principi condivisibili ed applicazioni opinabili.

La sentenza già precedentemente commentata (https://studiolegalepalisi.com/2024/03/07/le-liste-di-attesa-un-caso-di-responsabilita-sanitaria/) che ha riconosciuto la perdita di chance ad un soggetto deceduto, in attesa di essere chiamato per un trattamento di termoablazione cardiaca, è interessante anche per quanto riguarda la quantificazione del relativo danno.

Si legge infatti che “l’accertamento della condotta colposa della convenuta e del nesso causale tra tale condotta e l’evento costituito dalla citata perdita di chance comporta che il risarcimento di tale danno non possa essere liquidato in modo proporzionale al risultato perduto, dovendo essere commisurato, in via equitativa, alla possibilità perduta di realizzarlo, e, ovviamente in termini più ridotti dal danno da perdita del risultato (Cass. civ., sez. 3. 20 novembre 2018 n.29289, Cass.civ. 9 marzo 2018 n. 5641). Inoltre, come rilevato nella citata pronuncia n. 26851/2023, il risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza va effettuato con criterio equitativo, senza poterlo parametrare, sia pur con le eventuali decurtazioni, né ai valori tabellari previsti per la perdita della vita, né a quelli del danno biologico temporaneo.

I criteri guida di tale liquidazione equitativa muovono, in primis, dalla considerazione dei citati parametri della apprezzabilità, serietà e consistenza della possibilità perduta. In particolare, si deve tenere conto del grado maggiore o minore di vicinanza al conseguimento del risultato sperato in relazione alla concreta situazione del danneggiato ed al grado di sufficienza o meno del comportamento omesso da parte del responsabile a determinare il risultato sperato

Secondariamente (…) pur nella rilevata impossibilità di determinare in modo preciso, sul piano della sua esatta consistenza temporale, la perdita di chance di maggiore sopravvivenza, si ritiene che, ai fini dell’esercizio del potere equitativo, vadano valorizzati quei dati emergenti dagli atti utili ad individuare l’eventuale risultato massimo raggiungibile in tema di maggiore sopravvivenza

Alla luce di tali criteri ermeneutici, nel caso di specie, sulla base delle risultanze della consulenza preventiva, devono essere considerati i seguenti elementi: il sig. *** era affetto da una grave cardiopatia ed era stato in cura e seguito da più strutture per vari episodi acuti; vi erano ulteriori fattori di rischio derivanti dalla sua condizione di obesità e di fumatore; gli studi sulla sopravvivenza dei pazienti giovani in caso di esecuzione di ablazione si sono basati su un range temporale di osservazione di 19 mesi; il sig. *** è deceduto circa 10 mesi dopo dalla (…) indicazione alla esecuzione della procedura di ablazione“. 

A fronte di ciò il Giudice procede, a titolo di risarcimento del danno da perdita della possibilità di una maggiore sopravvivenza, a riconoscere una somma , stimata in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 cod.civ. di € 10.000,00 per ciascuno congiunto sopravvissuto.

Risulta evidente come il pur apprezzabile percorso logico, adottato dal Giudice meneghino, svapori al momento dell’indicazione della somma specifica che, nella dichiarata sua discrezionalità, appare pericolosamente coincidente con la mera arbitrarietà. E per chi ha una lunga esperienza in tema di risarcimento del danno, riaffiora quel sentimento di disorientamento che si avvertiva (in un età priva ancora di una valida attività di tabellazione) una volta che si arrivava a leggere la quantificazione equitativa offerta nella decisione giudiziale.

In un’epoca invece in cui tutto è stato catalogato e misurato (il danno biologico temporaneo e permanente; le lesioni del vincolo parentale; la lesione derivanti dall’attività diffamatoria; il danno terminale; il danno intermittente) pare questa un’eccezione ingiustificabile. Come anche questo vagare in una frammentarietà non eliminabile. E’ così pesantemente messo in discussione il principio dell’uniformità e dell’uguaglianza del risarcimento, troppo influenzato dalla semplice sensibilità del singolo Giudice, la cui decisione in tema di quantificazione si sottrae concretamente ad alcun percorso condiviso e quindi accettabile. Forse è veramente giunto il tempo di una nuova tabella.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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