L’art. 33 della Convenzione di Montreal stabilisce che l’azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell’attore, nel territorio di uno degli Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione.
Il viaggiatore aveva adito il Giudice di Pace di Bologna per la cancellazione del volo, ma, nel costituirsi in giudizio, la compagnia aerea straniera aveva contestato, non trattandosi di mero ritardo, l’applicazione della predetta Convenzione e quindi il difetto di giurisdizione del giudice italiano.
La Corte di Cassazione con la sentenza del 7 marzo 2024 n. 6177 rigetta l’eccezione, confermando la giurisdizione italiana. Osserva infatti che la Convenzione di Montreal si applica anche quando è chiesta la compensazione pecuniaria, ossia il risarcimento forfettariamente determinato del danno, ed anche quando il pregiudizio sia derivato non già da ritardo bensì da cancellazione del volo. Nell’affermare ciò riprende la regola stabilita dalle Sezioni Unite (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 3561/ 2020) per la quale “in tema di trasporto aereo internazionale di persone, la giurisdizione sulla domanda di compensazione pecuniaria e risarcimento del danno per soppressione del volo si individua, anche se il contratto contenga una clausola di proroga della giurisdizione, sulla base dei criteri di collegamento indicati dall’art. 33 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge n. 12/04), norma applicabile a tutte le ipotesi di ritardo nel compimento della complessiva operazione di trasporto aereo dedotta in contratto fino alla destinazione finale“.