A seguito di un incidente stradale veniva accertato, in CTU, una perdita di capacità lavorativa specifica parziale, rispetto all’attività di tipo intellettuale, alla quale legittimamente la dannegiata aspirava, come provato in via presuntiva dal conseguimento del diploma di geometra e dall’iscrizione alla sessione del relativo esame di abilitazione, attività però non ancora svolta.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5787 del 4 marzo 2024, precisa che nel caso in cui al momento dell’evento dannoso, il danneggiato, non svolgeva ancora attività lavorativa, “il danno da risarcire, che … consiste nel minor guadagno che l’infortunato percepirà in futuro rispetto a quello che otterrebbe se la sua capacità lavorativa non fosse stata menomata, va determinato (in relazione alle dette conseguenze limitative) con una valutazione approssimativa dei redditi che il danneggiato potrebbe realizzare se non fosse intervenuto l’evento dannoso, basata quindi su una situazione oggettiva già in atto e tale da costituire l’ordinaria causa efficiente dell’incremento patrimoniale … e così con riferimento al tipo di attività lavorativa che presumibilmente il soggetto eserciterà nel futuro: spettando al giudice del merito di accertare quel tipo di attività con criterio di probabilità tenendo conto della posizione sociale ed economica del danneggiato (e della sua famiglia) e delle correlative possibilità di scelta secondo l’id quod plerumque accidit … ed in concreto, quindi, del tipo di studi intrapresi e degli esiti raggiunti da danneggiato con il progredire dell’età e con lo sviluppo o meno degli studi o di una specifica preparazione professionale anche con riguardo alla situazione esistente al momento della decisione”
Alla luce di tali criteri, l’individuazione, nel caso di specie, della base reddituale cui rapportare, ai fini della liquidazione, il danno rappresentato dalla accertata incidenza riduttiva della menomazione sulla futura capacità di guadagno, appariva agevole, ritenendo che il lavoro di tipo intellettuale cui (la ricorrente) legittimamente aspirava, fosse quella di geometra, come provato in via presuntiva dal conseguimento del diploma di geometra e dall’iscrizione alla sessione del relativo esame di abilitazione.