Pluralità dei danneggiati ed onere della compagnia di assicurazione

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 6829 del 14 marzo 2024, ribadisce i principi in ordine all’eventuale incapienza del massimale per pluralità dei danneggiati, rimarcando come la compagnia di assicurazione non possa rimanere inerte ma debba concorrere all’individuazione di tutti i titolari, per la conseguenze riduzione proporzionale delle pretese.

L’art. 140 del C.d.A. prevede infatti che, in caso di pluralità di persone danneggiate nello stesso sinistro, qualora il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell’assicuratore vengano proporzionalmente ridotti fino a concorrenza delle somme assicurate. Tuttavia, come affermato ripetutamente dalla Corte di Cassazione, l’onere di creare i presupposti della par condicio degli aventi diritto in funzione della regola della riduzione proporzionale del risarcimento, spetta all’assicuratore, il quale deve consentire a tutti di concorrere alla ripartizione del massimale in proporzione del danno subito da ciascuno.

A tal fine “l’assicuratore usando l’ordinaria diligenza deve provvedere all’identificazione di tutti i danneggiati, provocare le richieste risarcitorie da parte loro e liquidare ognuno di loro con l’accordo di tutti e, nell’ipotesi in cui taluno di essi abbia agito giudizialmente, estendere il giudizio mediante chiamata in causa degli altri al fine di consentire la congiunta disamina delle pretese risarcitorie. Ove ciò non abbia fatto, l’assicuratore, una volta convenuto in giudizio da uno dei danneggiati, non può opporre l’incapienza del massimale per aver già risarcito gli altri ma deve rispondere fino alla concorrenza dell’ammontare del medesimo nei confronti di ciascun danneggiato; salva l’ipotesi della incolpevole ignoranza della pluralità dei danneggiati da parte dell’assicuratore (la cui responsabilità viene meno ove, decorsi trenta giorni dall’incidente, abbia pagato una somma superiore alla quota spettante ad alcune delle persone danneggiate ignorando l’esistenza delle altre pur avendone ricercata l’identificazione con l’ordinaria diligenza: art. 27, secondo co.)“.

Il sistema delineato dalla norma in esame addossa dunque all’impresa di assicurazione le conseguenze dell’incapienza del massimale nel caso di pluralità di danneggiati alcuni soltanto dei quali siano stati risarciti con atto non opponibile agli altri.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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