La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 6829 del 14 marzo 2024, ribadisce i principi in ordine all’eventuale incapienza del massimale per pluralità dei danneggiati, rimarcando come la compagnia di assicurazione non possa rimanere inerte ma debba concorrere all’individuazione di tutti i titolari, per la conseguenze riduzione proporzionale delle pretese.
L’art. 140 del C.d.A. prevede infatti che, in caso di pluralità di persone danneggiate nello stesso sinistro, qualora il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell’assicuratore vengano proporzionalmente ridotti fino a concorrenza delle somme assicurate. Tuttavia, come affermato ripetutamente dalla Corte di Cassazione, l’onere di creare i presupposti della par condicio degli aventi diritto in funzione della regola della riduzione proporzionale del risarcimento, spetta all’assicuratore, il quale deve consentire a tutti di concorrere alla ripartizione del massimale in proporzione del danno subito da ciascuno.
A tal fine “l’assicuratore usando l’ordinaria diligenza deve provvedere all’identificazione di tutti i danneggiati, provocare le richieste risarcitorie da parte loro e liquidare ognuno di loro con l’accordo di tutti e, nell’ipotesi in cui taluno di essi abbia agito giudizialmente, estendere il giudizio mediante chiamata in causa degli altri al fine di consentire la congiunta disamina delle pretese risarcitorie. Ove ciò non abbia fatto, l’assicuratore, una volta convenuto in giudizio da uno dei danneggiati, non può opporre l’incapienza del massimale per aver già risarcito gli altri ma deve rispondere fino alla concorrenza dell’ammontare del medesimo nei confronti di ciascun danneggiato; salva l’ipotesi della incolpevole ignoranza della pluralità dei danneggiati da parte dell’assicuratore (la cui responsabilità viene meno ove, decorsi trenta giorni dall’incidente, abbia pagato una somma superiore alla quota spettante ad alcune delle persone danneggiate ignorando l’esistenza delle altre pur avendone ricercata l’identificazione con l’ordinaria diligenza: art. 27, secondo co.)“.
Il sistema delineato dalla norma in esame addossa dunque all’impresa di assicurazione le conseguenze dell’incapienza del massimale nel caso di pluralità di danneggiati alcuni soltanto dei quali siano stati risarciti con atto non opponibile agli altri.