Nuova conferma del principio dell’unitarietà del diritto al risarcimento e dell’ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione.
Lo afferma la Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 7077 del 15 marzo 2024, in cui precisa che: “quando un soggetto agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si deve riferire a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta, sicché, là dove nell’atto introduttivo siano indicate specifiche voci di pregiudizio, a tale indicazione deve riconoscersi valore meramente esemplificativo dei vari profili di pregiudizio dei quali si intenda ottenere il ristoro, a meno che non si possa ragionevolmente ricavarne la volontà attorea di escludere dal petitum le voci non menzionate“.
Ne consegue che non possono essere qualificate domande nuove le successive specificazioni delle singole componenti del danno subito , allorché la domanda originaria sia comprensiva di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure successionis .