La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4768 del 22 febbraio 2024, in relazione al noto alluvione di Sarno, ribadisce tale principio, già precedentemente enunciato.
La Corte specifica che il comportamento della P.A. che può dar luogo, in violazione dei criteri generali dell’art. 2043 c.c., al risarcimento del danno per il fatto penalmente illecito del dipendente, può ricondursi a due ipotesi: estrinsecazione del potere pubblicistico e cioè in presenza di un formale provvedimento amministrativo, emesso nell’ambito e nell’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti, oppure una mera attività materiale, disancorata e non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali.
A tale effetto chiarisce che: “nel primo caso (attività provvedimentale o, se si volesse generalizzare, istituzionale in quanto estrinsecazione di pubblicistiche ed istituzionali potestà), l’immedesimazione organica di regola pienamente sussiste ed è allora ammessa la responsabilità diretta in forza della sicura imputazione della condotta all’ente.
Nel secondo caso (attività estranea a quella istituzionale o comunque materiale), ove pure vada esclusa l’operatività del criterio di imputazione pubblicistico fondato sull’attribuzione della condotta del funzionario o dipendente all’ente, opera il diverso criterio della responsabilità indiretta, per fatto del proprio dipendente o funzionario, in forza di principi corrispondenti a quelli elaborati per ogni privato preponente e desunti dall’art. 2049 c.c..”