La medicina difensiva: le parole sbagliate.

Aveva proprio ragione Nanni Moretti -nel film Palombella Rossa- a domandarsi inorridito sul modo di parlare oggi e sottolineare l’importanza delle parole. E se ne ha una prova tangibile con il nuovo concetto della c.d. medicina difensiva, oramai un lemma divenuto tanto di moda. Ma cosa si intende realmente con tale termine?

Secondo la Risoluzione n. 7-00170, approvata in data del 6 novembre 2023 dalla Commissione XII (Affari Sociali) della Camera dei Deputati (https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=7-00170&ramo=C&leg=19), “la «medicina difensiva» è identificabile in una serie di decisioni attive od omissive, consapevoli o inconsapevoli, e non specificatamente meditate, che non obbediscono al criterio essenziale del bene del paziente, bensì all’intento di evitare accuse per non avere effettuato tutte le indagini e tutte le cure conosciute o, al contrario, per avere effettuato trattamenti gravati da alto rischio di insuccesso o di complicanze“.

Sembrerebbe quindi che alla alla categoria della medicina difensiva sia ascrivibile ogni atto inutile (o addirittura dannoso) per il paziente. Si tratterebbe di una sorta di accanimento, che andrebbe contro le stesse regole della medicina, adottato dai medici per evitare guai giudiziari. Le conseguenze sono facilmente immaginabili (“i medici adottano frequentemente atteggiamenti di tipo difensivo, prescrivendo esami e terapie non necessarie (cosiddetta medicina difensiva positiva), con effetti devastanti sul sistema sanitario nazionale perché se da una parte porta a prescrivere esami inutili, costosi e talvolta invasivi, dall’altra tolgono spazio a chi di quegli esami avrebbe veramente bisogno, contribuendo ad allungare le liste di attesa“) come le ricadute economiche insostenibili per l’intero sistema sanitario (“secondo stime recenti di AgeNaS, in Italia esso si aggirerebbe intorno al 10 per cento della spesa sanitaria complessiva, pari a circa 9-10 miliardi di euro l’anno (0,75 per cento del Pil); a ciò si aggiunga l’ulteriore considerazione che tutto questo costa a contribuenti 22,5 miliardi di euro l’anno, ossia il 15 per cento della spesa sanitaria annuale, condizionando gravemente l’attività assistenziale“).

Ma perché parlare di medicina difensiva, quando si potrebbe più semplicemente parlare di medicina inutile? Fare un prelievo che non è prescritto dai manuali scientifici non è un atto difensivo è semplicemente idiota.

Sembrerebbe che il termine sia stato coniato solo per rilevare la causa del fenomeno, ossia la paura dei medicidi essere denunciati dai pazienti per presunti casi di malasanità“. Anzi non paura ma vero e proprio terrore (“la preoccupazione e il malessere della classe medica è costante perché, comunque, le indagini vengono avviate e i processi continuano ad aver corso lasciando stremati i sanitari, costretti ad affrontare defatiganti difese in punto di fatto e di diritto e a fare ricorso a consulenti tecnici e avvocati specialisti del settore“).

In realtà, per chi si sofferma con attenzione sul fenomeno, risulta evidente l’azione strumentalizzatrice di tale indubbio disagio per il conseguimento di qualcosa di diverso, indecoroso ed indegno. In maniera deliberata, anche se implicita, in ogni discorso sulla medicina difensiva si inizia a parlare di “visite, esami o farmaci superflui da un punto di vista clinico” per arrivare poi a confessare -quasi sbadatamente- che tali prescrizioni sono comunque “utili in caso di contenzioso“. Ora tale affermazione avrebbe un senso se le regole validi in ambito clinico fossero diverse da quelle utilizzate per la valutazione della condotta del medico in ambito giuridico. Ma così non è assolutamente. Il giudice infatti quando valuta un medico, lo fa sulla base dell’operato di altri medici (CTU) e sulla base del rispetto (o meno) di protocolli o regole o conoscenze mediche. Quindi come può essere sostenuto che un medesimo atto sia nello stesso tempo inutile e utile per la stessa conoscenza medica? Evidentemente qualcosa non torna o qualcosa viene celato.

Continuando nella lettura della citata Risoluzione si trova il vero oggetto dell’opera demolitrice dei detrattori del concetto di medicina difensiva, ossia una prassi clinica (e quindi giurisprudenziale) particolarmente rigorosa. Ma come dire ai cittadini che è meglio avere un’attività sanitaria che tutela di meno perché costa di meno? Come dire che è meglio abbozzare una cura che perseguirla fino in fondo? Sicuramente non sarebbe popolare affermarlo chiaramente, meglio confondere allora l’uditorio con l’ibrida dimensione della medicina difensiva, dove si parla dell’ovvio ma si vuole intendere tutt’altro.

La vera intenzione, in ogni discorso sulla medicina difensiva, è quella “di mutare profondamente il paradigma di quella che è la colpa medica” limitando la rilevanza dell’errore del medico solo “ai casi di grave inadempimento professionale, prendendo in considerazione la specificità dell’atto medico“. Si vuole tornare a quella situazione di privilegio in cui gli atti medici (tutti gli atti medici) erano considerati complessi. Così è più facile accettare concettualmente gli errori che i medici compiono, a cuor più leggero. Di conseguenza si afferma esplicitamente che “nel campo sanitario, così come in altri settori caratterizzati da attività a elevato rischio, occorre privilegiare le esigenze della prevenzione rispetto alla ricerca del colpevole“, così auspicando: “la promozione di una cultura in cui gli operatori in prima linea non vengano puniti per le azioni, le omissioni o per le decisioni commisurate alla loro esperienza, ma esclusivamente per gli atti di negligenza, per le violazioni e le azioni distruttive considerate non tollerabili“.

In questa nuova e reale luce si comprende appieno il vero ed involontario significato del termine tanto abusato: si parla in effetti della medicina difensiva perché è l’unica in grado di difendere il bene della salute. Nelle statistiche tanto abusate non si è mai evidenziato il numero dei pazienti che sono stati salvati da un atto di medicina difensiva.

Nanni Moretti in accappatoio nella celebre scena del film confessava alla giornalista: “noi dobbiamo essere indifferenti, dobbiamo essere insensibili alle parole di oggi” perché “chi parla male, pensa male e vive male, bisogna trovare le parole giuste, le parole sono importanti” (https://www.youtube.com/watch?v=dXrG-itgcho).

Noi lo dovremo continuare ad affermare indossando la toga nelle aule di giustizia.

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Avvocato Massimo Palisi - Padova

Nato a Catanzaro in data 24 aprile 1969, consegue la maturità classica (voto 60/60) e la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Padova (voto 105/110). Viene eletto per il biennio 1992/94 Segretario Nazionale della Fuci (Federazione Universitaria Cattolici Italiani).

Avvocato dal 1999, Cassazionista dal 2016, svolge la propria attività a livello nazionale, operando nell’ambito del diritto sostanziale e processuale civile, con particolare elezione per le tematiche relative alla responsabilità civile (sia in ambito contrattuale che extracontrattuale), alla tutela della persona e dei consumatori in generale (e sotto il profilo risarcitorio in particolare), al diritto del lavoro, al diritto delle assicurazione. Svolge inoltre assistenza a favore delle vittime nell’ambito delle procedure penali.

Ha deciso di non essere fiduciario di alcuna compagnia di assicurazione e/o banche, per non intaccare la propria opera di tutela nei confronti dei danneggiati e dei consumatori.

Ha collaborato, nel primo decennio del 2000, con Cittadinanzattiva Onlus, risultando membro: a) del gruppo studio “Assicurazioni ” del CNCU, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; b) del collegio del Nord Italia dei conciliatori istituito presso il gruppo Banca Intesa, c) del gruppo di studio istituito presso l’ANIA per l’emanazione del nuovo Codice delle Assicurazioni. Ha svolto corsi seminariali in tema assicurativo a livello nazionale, promossi e patrocinati dal Ministero delle Attività Produttive.

È stato relatore in diversi convegni giuridici di carattere nazionale.

Avvocato Evenlina Piraino - Padova

Nata a Cosenza in data 29 settembre 1981, consegue il diploma di maturità al liceo scientifico (voto 100/100) e si laurea nel 2006, presso l’Università di Cosenza (UNICAL), in giurisprudenza (voto 108/110) discutendo una tesi nell’ambito del diritto del lavoro (“Il nuovo sistema di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: Decreto Legislativo n. 38/2000′) e del diritto assicurativo (“Il sistema assicurativo sociale in ambito europeo”).

È avvocato dal 2009; fa parte dello studio dal 2013. Si occupa prevalentemente di diritto civile, sostanziale e processuale, diritto del lavoro, diritto di famiglia, procedure stragiudiziali e di mediazione. Nell’ambito della materia di elezione dello studio legale, si interessa in particolare degli istituti di responsabilità civile speciale, di quello di natura professionale, oltre alla tutela degli animali e dell’ambiente, a vantaggio del quale svolge anche attività di volontariato sociale.

È attiva nell’ambito del diritto di famiglia e della tutela dei minori, nonché della tutela dei diritti della persona in generale, dei consumatori e della proprietà intellettuale.

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